Statuto

Lo Statuto della LNI è la norma fondamentale dell’Associazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica.

CAPO I

Costituzione e scopi

Art. 1

La Lega Navale Italiana, fondata a La Spezia nell’anno 1897 ed eretta in Ente Morale con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è un’Associazione apolitica, senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede in Roma.

Art. 2

La Lega Navale Italiana ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.
La Lega Navale Italiana sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell’Associazione: promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche; promuove e sviluppa anche corsi di formazione professionale nel quadro della vigente normativa.
La Lega Navale Italiana opera anche di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere.

Art. 3

I Soci sono la forza vitale dell’Associazione; essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell’Associazione stessa, con l’apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, ed anche rendendo disponibili le imbarcazioni di proprietà
Per lo sviluppo in comune delle attività suddette ed in particolare della propaganda marinara, i Soci si riuniscono in Sezioni e Delegazioni, che sono le strutture portanti attraverso le quali l’associazione persegue le proprie finalità.

Art. 4

Gli organi collegiali centrali della Lega Navale Italiana sono i seguenti:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 5

La Lega Navale Italiana, preposta a servizi di pubblico interesse a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai quali compete il potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, fermo restando ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente.

CAPO II

Dei Soci

Art. 6

Possono essere Soci della Lega Navale Italiana i cittadini italiani di specchiata onorabilità e gli enti nazionali aventi sede nello Stato o all’estero.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
onorari – qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire a persone che ricoprono alte cariche dello Stato;
benemeriti – qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire ai Soci che, per alte benemerenze nel campo nazionale o anche solo nel settore marittimo o per atti compiuti in favore dell’Associazione, donano ad essa lustro e meritano riconoscenza;
sostenitori – le persone, istituti, società ed enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell’associazione;
ordinari – i Soci che si iscrivono alla Lega Navale Italiana e versano la quota nazionale d’associazione stabilita anno per anno;
studenti – i giovani che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori, fino all’età di 18 anni, che si associano volontariamente versando la quota annua stabilita per la loro categoria.
I Soci benemeriti, sostenitori e ordinari maggiorenni godono di identici diritti, possono ricoprire cariche sociali e partecipano alle manifestazioni sociali secondo le norme stabilite dal regolamento.
I Soci studenti possono prendere parte alle manifestazioni sociali solo su invito.
Dovere di tutti i Soci è quello di impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge la Lega Navale Italiana e non esplicare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con dette finalità.
Possono essere iscritti, in qualità di Soci, i cittadini dell’Unione Europea, in applicazione delle norme comunitarie.
Le modalità di ammissione, la competenza a determinare la quota associativa dovuta per ciascuna categoria e il computo dell’anzianità dei Soci sono stabiliti dal regolamento.

Art. 7

Il Socio che scientemente compie azioni contrarie alle finalità dell’Associazione o commette gravi infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è passibile di provvedimento disciplinare.
Il regolamento stabilisce la competenza, le procedure e gli effetti dell’azione disciplinare di cui al precedente comma.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati ai Soci sono i seguenti:
la deplorazione;
la sospensione dall’esercizio dei diritti di Socio;
la radiazione.

Art. 8
La qualità di Socio viene a cessare:
a) per dimissioni volontarie
b) per morosità
c) per radiazione
Le modalità e la competenza a determinare la cessazione dalla qualità di Socio sono stabilite dal regolamento.

CAPO III

Degli Organi collegiali centrali

Art. 9

L’Assemblea Generale dei Soci, come organo sovrano dell’Associazione, stabilisce le linee programmatiche del Sodalizio.
Inoltre delibera:
sulle proposte di eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione del Ministro della Difesa e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
sugli argomenti di interesse generale dell’Associazione iscritti all’ordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Strutture Periferiche aventi diritto al voto nell’Assemblea Generale.
All’Assemblea Generale dei Soci devono essere sottoposti la relazione del Presidente Nazionale circa l’andamento morale ed economico dell’associazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, ai fini della programmazione prevista dal primo comma.

Art. 10

L’Assemblea Generale dei Soci è convocata, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di maggio; ad essa possono intervenire tutti i Soci iscritti alla Lega Navale Italiana, nonché i rappresentanti degli enti associati.
All’Assemblea Generale dei Soci partecipano di diritto il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Direttore Generale, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti e i Delegati regionali.
All’Assemblea Generale dei Soci hanno diritto di voto soltanto i rappresentanti delle Strutture Periferiche, designati secondo le norme stabilite dal regolamento.
Ai rappresentanti delle Sezioni aventi diritto di voto ed ai partecipanti di diritto, qualora risiedano in località diversa da quella ove si svolge l’Assemblea, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nella misura da determinarsi dal regolamento.

Art. 11

L’Assemblea Generale straordinaria dei Soci è convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, tra benemeriti, vitalizi, sostenitori e ordinari, oppure dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La richiesta, in ogni caso, deve essere motivata.

Art. 12

Le modalità per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, per lo svolgimento dei lavori, per l’esercizio del diritto di voto e per la validità delle votazioni, sono stabilite dal regolamento.

Art. 13

Il «referendum » dei Soci si attua, secondo le modalità stabilite dal regolamento, tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale o l’Assemblea Generale dei Soci lo ritenga necessario, o quando è richiesto, su un determinato argomento, da almeno un decimo dei Soci fra benemeriti, vitalizi, sostenitori e ordinari.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da:
a) il Presidente Nazionale, che lo presiede;
b) il Vicepresidente Nazionale;
c) un rappresentante del Ministero della Difesa;
d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) da nove rappresentanti delle Sezioni, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento, in modo da assicurare una equa rappresentanza regionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo Nazionale adotta le deliberazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per gli enti pubblici e quelle necessarie per l’attuazione delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea Generale dei Soci.
Delibera inoltre sugli argomenti assegnati alla sua competenza dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
In caso di impossibilità di funzionamento dell’ente, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari..
Le modalità per la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, la validità delle sedute e delle votazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 16

Il controllo finanziario e contabile della gestione della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e un membro supplente. Il Presidente del Collegio è designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli altri due membri effettivi e quello supplente sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
I componenti del Collegio dei. Revisori dei Conti, sono nominati con decreto dei Ministri vigilanti, per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, scelti fra i Soci che, per competenza giuridica e per doti morali siano ritenuti idonei a ricoprire la carica.
Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che sorgono fra i Soci e l’associazione o fra le strutture periferiche e ne comunica la soluzione e i provvedimenti alla Presidenza Nazionale per l’ulteriore corso a termini di regolamento; esso decide, altresì, quando richiesto, in seconda istanza sulle controversie per le quali, ai sensi del successivo art. 28 si sia pronunciato il Collegio dei Probiviri della Sezione.
L’Appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale; i membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai membri del Collegio dei Probiviri spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni, nella misura determinata dal regolamento.

CAPO IV

Della Presidenza Nazionale

Art. 18

La Lega Navale Italiana è retta dal Presidente Nazionale, che ne ha la rappresentanza legale; egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, emana le direttive per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale e compie gli atti a lui demandati dallo Statuto e dal regolamento o, per delega, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente Nazionale.
La nomina del Presidente Nazionale è effettuata, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina ed acquisito il concerto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Vicepresidente Nazionale è nominato con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 19

Il Presidente Nazionale ha facoltà di nominare in ogni regione, o per zone comprendenti più regioni limitrofe, un delegato regionale con l’incarico di curare, in sua rappresentanza, i rapporti della Lega Navale Italiana con le autorità locali, di coordinare le attività delle Sezioni e Delegazioni della sua giurisdizione e di proporne la costituzione o la trasformazione o lo scioglimento.
Il Delegato regionale è coadiutore e consulente della Presidenza Nazionale; egli assolve gli incarichi che possono essergli affidati, a termini di regolamento, nella zona di sua competenza.
Il Delegato regionale presta la sua opera con le modalità ed i rimborsi stabiliti dal Regolamento.
Per gli incarichi espletati fuori dalla propria residenza ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, nella misura determinata dal regolamento.
I Delegati regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 20

All’unico ufficio dirigenziale della Presidenza Nazionale è preposto il Direttore Generale della Lega Navale Italiana, nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Direttore Generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto, anche tra i funzionari della Presidenza Nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore Generale è stabilito a termini di legge.

Art.21

Il Direttore Generale provvede alla trattazione degli affari in generale e all’esecuzione delle direttive del Presidente Nazionale, coordinandone l’applicazione in ambito nazionale. E’ preposto a tutti gli uffici della Presidenza Nazionale ed espleta le funzioni che gli derivano dalla Legge 20 marzo 1975, n.70 nonché dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare dirige il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della Presidenza Nazionale, gestisce le risorse finanziarie predeterminate nell’ambito del bilancio di previsione, mediante l’adozione di autonomi atti amministrativi e risponde dei risultati conseguiti in attuazione delle finalità istituzionali e delle direttive fissate dal Presidente Nazionale.
Il Direttore Generale interviene come relatore, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e all’Assemblea Generale dei Soci.

Art. 22
L’Organizzazione degli uffici della Presidenza Nazionale, nell’ambito dei quali viene individuato l’ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stato giuridico degli impiegati, la composizione degli organi interni del personale, sono regolati dall’ordinamento dei servizi e dal regolamento organico del personale, resi esecutivi in applicazione delle leggi vigenti per gli enti pubblici.
La Presidenza Nazionale, allorquando necessario e per motivate esigenze, conferisce incarichi professionali, a titolo oneroso, che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato, a non oltre cinque esperti delle materie di competenza istituzionale; le modalità di conferimento, la durata dell’incarico e la retribuzione sono disciplinate dal regolamento.
La Presidenza Nazionale, per lo svolgimento di incarichi diretti al perseguimento dei fini associativi della Lega Navale Italiana, può avvalersi di Soci collaboratori volontari con le modalità e i rimborsi stabiliti dal regolamento.

Art. 23

Al Presidente Nazionale e al Vicepresidente Nazionale spetta un’indennità di carica da determinarsi a norma delle vigenti disposizioni.
Ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuito, per ogni seduta, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro della Difesa e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli stessi, qualora risiedono in località diversa da quella ove si svolge la seduta, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, nella misura determinata dal regolamento.

CAPO V

Delle strutture periferiche

Art. 24
Le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in Italia e all’estero, sono:
a) le Sezioni della Lega Navale, ove il numero dei Soci ordinari e sostenitori sia superiore a cinquanta;
b) le Delegazioni della Lega Navale, ove il numero dei Soci ordinari e sostenitori sia compreso fra venticinque e cinquanta.
Le norme per l’istituzione delle suddette strutture periferiche sono stabilite dal regolamento;
Le strutture periferiche istituite all’estero sono rette da uno speciale ordinamento che è parte integrante del Regolamento al presente Statuto;
c) i Centri Nautici istituiti dalla Presidenza Nazionale alle proprie dipendenze, per il conseguimento delle finalità enunciate nel precedente art. 2, con il compito di svolgere corsi di avviamento agli sport nautici riservati ai giovani, organizzati in soggiorni estivi a carattere nazionale.
L’apposito regolamento stabilisce le norme per l’istituzione dei Centri Nautici, le modalità di partecipazione ai corsi, il loro programma, le norme amministrative di gestione e di corresponsione dei compensi al Direttore e al personale addetto ai corsi ed ai servizi.
d) i Centri Culturali, istituiti dalla Presidenza Nazionale alle proprie dipendenze, per il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma del precedente articolo 2 con il compito di svolgere attività culturali prevalentemente in campo ecologico-ambientale, rivolte essenzialmente ai giovani e realizzate anche in collaborazione con Istituzioni Scolastiche o altri Enti Pubblici o Privati.
L’Istituzione ed il funzionamento dei Centri Culturali sono stabiliti da apposito Regolamento.

Art. 25

Le Sezioni della Lega Navale Italiana sono rette da un Presidente che ha la rappresentanza legale della struttura periferica.
Gli organi collegiali della Sezione sono:
a) l’Assemblea dei Soci della Sezione;
b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 26

L’Assemblea dei Soci della Sezione delibera sulla programmazione delle attività della Sezione, sull’azione svolta nell’anno precedente per il conseguimento delle finalità statutarie, sulla gestione finanziaria (relazioni, bilanci preventivi e consuntivi della Sezione) e sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci.
Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo di Sezione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con le modalità stabilite dal regolamento.
Il regolamento detta le norme per la convocazione dell’Assemblea dei Soci e per il suo svolgimento.
La designazione degli eletti alle cariche deve essere convalidata dalla Presidenza Nazionale, ai fini del controllo della regolarità delle procedure seguite.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo di Sezione è presieduto dal Presidente della struttura periferica; esso è composto da un numero di membri variabile da tre a nove consiglieri secondo le esigenze della Sezione, elevabili a undici in quelle con più di mille Soci.
Esso elegge nel suo seno il Presidente della Sezione e distribuisce le altre cariche fra i Consiglieri con le modalità previste dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo di Sezione coadiuva il Presidente nella direzione della Sezione e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza dal regolamento. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido con il Presidente per le deliberazioni prese collegialmente sulla gestione della Sezione.
I membri del Consiglio Direttivo di Sezione prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo finanziario e contabile della Sezione, con le modalità stabilite dal regolamento.
Il Collegio dei Probiviri, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento, decide sulle controversie tra gli organi della Sezione e i Soci e fra singoli Soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione della vertenza. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri di Sezione può essere opposto appello con le modalità stabilite dal regolamento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono composti ciascuno da tre membri effettivi ed un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 29

Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo di Sezione o del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Probiviri, si provvede alla loro sostituzione con Soci che, in ciascuna lista, abbiano riportato nelle ultime elezioni un numero di voti immediatamente inferiore.
Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione si procede a nuove elezioni.

Art. 30

Il Presidente Nazionale, in relazione a difficoltà accertate circa la costituzione di un Consiglio Direttivo di Sezione o quando questo non svolga opera consona allo Statuto dell’Associazione o si dimostri inattivo, ha facoltà di dichiararlo decaduto e di nominare un Commissario Straordinario alle proprie dipendenze, con il compito di riorganizzare la Sezione o di proporre la trasformazione in Delegazione o lo scioglimento.
Il Commissario Straordinario presta la sua opera gratuitamente e dura in carica fino alla ricostituzione degli organi sociali o allo scioglimento della Sezione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di sciogliere le Sezioni e Delegazioni che si dimostrino particolarmente inattive o di trasformare le Sezioni in Delegazioni quando il loro numero di soci iscritti risulti inferiore a cinquanta per più di tre anni.

Art. 31

Le Delegazioni della Lega Navale sono rette da un Presidente, nominato dalla Presidenza Nazionale, con l’incarico di promuovere l’iscrizione dei Soci, in modo da raggiungere le condizioni di fondare una Sezione.
Il Presidente della Delegazione ha la piena responsabilità della gestione della Delegazione cui è preposto, dura in carica a tempo indeterminato e presta la sua opera gratuitamente.

Art. 32

Le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale possono avere patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Le Sezioni e Delegazioni devono versare alla Presidenza Nazionale, nei termini stabiliti dal regolamento, le aliquote annualmente dovute delle quote associative; in nessun caso dette aliquote possono essere trattenute dalle strutture periferiche a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa.

Art. 33
In caso di scioglimento di una struttura periferica, l’attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso la Presidenza Nazionale, a credito di un conto intestato alla struttura periferica disciolta, per l’eventualità della sua ricostituzione.
Allo scadere del predetto termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio della Lega Navale Italiana.

CAPO VI

Patrimonio e Amministrazione

Art. 34

La gestione del patrimonio della Lega Navale Italiana è competenza della Presidenza Nazionale, nei limiti del presente Statuto e del Regolamento. Il patrimonio comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti mobiliari, le quote dei Soci vitalizi e le altre disponibilità liquide, secondo la classificazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

Art. 35

Le rendite patrimoniali, il contributo dello Stato e quelli eventuali di altre amministrazioni o di enti pubblici, le aliquote sulle quote associative, i contributi dei soci sostenitori, nonché le entrate comunque derivanti dall’esercizio delle varie attività costituiscono il fondo di esercizio della Presidenza Nazionale per il conseguimento degli scopi statutari, in base al predisposto bilancio di previsione.
L’attività finanziaria e amministrativo contabile, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sono regolati dalla normativa vigente sull’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici
E’ facoltà della Presidenza Nazionale adottare regolamenti di contabilità ispirati a concetti civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle norme vigenti. In tal caso i predetti regolamenti sono soggetti all’approvazione del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 36

Nel caso di avanzo economico, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota annuale da devolvere per la costituzione o l’integrazione del fondo di riserva.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora dal conto consuntivo risulti un disavanzo economico, può deliberare la relativa copertura mediante il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva.

CAPO VII

Regolamento

Art. 37

Le norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale.

Art. 38

Con l’approvazione del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1985 , n. 531 e sue successive modificazioni.

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